Nuova Sabatini Green

Fino alla fine del 2022, la maggiorazione del 30% sul contributo in conto interessi della Legge Sabatini era prevista solo per i cosiddetti Beni 4.0, oggi invece è stata estesa anche agli investimenti green. Quindi per tutti gli investimenti green l’agevolazione sarà un contributo in conto impianti di valore pari agli interessi calcolati, in via convenzionale, per un finanziamento quinquennale con importo uguale all’investimento effettuato e con un tasso di interesse annuo del 3,575%.

La nuova misura non va a sostituire la precedente, ma la affianca consentendo alle PMI di ottenere comunque sia le agevolazioni per gli investimenti ordinari, sia quelle per gli investimenti in Beni 4.0 già previste dalla legge.

Nello specifico per investimenti green si intende l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

La riforma prevede anche il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.) a condizione che faccia parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa.

Fanno eccezione le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11 e le imprese che svolgono attività agricola.

 Sempre in questo tema spetta all’impresa l’onere di dimostrare l’aspetto “green” dei beni. I beneficiari dovranno compiere una delle seguenti azioni:

  • Dichiarare il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo, che deve essere rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
  • Presentare un’idonea certificazione ambientale di prodottoriconosciuta a livello europeo rilasciata dal fornitore del bene agevolato. In alternativa è possibile presentare un’idonea autodichiarazione ambientale, che può essere rilasciata dal soggetto produttore, importatore o distributore del suddetto bene.

Per quanto attiene le certificazioni, sono considerate valide:

  • EMAS
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • Certificazione Biologica (come da Regolamento UE 848/2018)
  • SQNPI
  • Certificazione volontaria di Sostenibilità della filiera ortofrutticola
  • Certificazione volontaria di Sostenibilità della filiera vitivinicola
  • A.P. Spring
  • UNI 11233:2009
  • PEFC -SMF
  • FSC- FM

Per quanto attiene le certificazioni ambientali di prodotto volontarie, sono ammesse:

  • Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024
  • Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021
  • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025
  • Energy Label (certificazione obbligatoria)

 

A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi