WHISTLEBLOWING: gli adempimenti previsti dal nuovo Decreto e la sicurezza dei dati

Il 10 marzo 2023 con il decreto legislativo n. 24 l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 comunemente nota come “direttiva whistleblowing”.

Seppur con un certo ritardo, il nuovo decreto conforma la normativa nazionale a quella europea e fa confluire in un unico testo normativo la disciplina della tutela delle persone segnalanti.

Il termine “whistleblowing “deriva dalla formula inglese “to blow the whistle”, letteralmente “suonare il fischietto”, un atto che compie appunto chi segnala un’irregolarità potenzialmente dannosa per la collettività, di cui è stato testimone nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Il tema del whistleblowing non è nuovo per il nostro ordinamento: prima del nuovo decreto, era già prevista una tutela per i soggetti che intendessero segnalare illeciti, tutela garantita dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il settore pubblico e dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 per i soggetti del settore privato. Il nuovo decreto, abrogando le precedenti disposizioni normative, giudicate spesso inadeguate, potenzia le misure di protezione rivolte ai soggetti segnalanti, disciplinando il divieto di ritorsione e l’obbligo alla riservatezza.

Tra le principali novità introdotte vi è l’obbligo di attivare un canale di segnalazione interno, sicuro e in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Più precisamente, la nuova disciplina si applica:

  • alle aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • alle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, senza limiti minimi nel numero di dipendenti;
  • alle aziende che hanno adottato il Modello Organizzativo 231, qualunque sia il numero di lavoratori subordinati;
  • ai soggetti del settore pubblico.

Il decreto, inoltre, amplia la categoria di soggetti segnalanti includendo oltre ai dipendenti anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza.

Oltre ad introdurre l’obbligo di attivazione di canali di segnalazione interni, il decreto 24/2023, prevede la possibilità per il whistleblower di ricorrere ad un canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che diventa anche il soggetto competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative sia nei confronti dei soggetti del settore pubblico sia per i soggetti del settore privato.

COSA DOVRANNO FARE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

Le aziende e le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 15 luglio 2023 per dotarsi di un canale di segnalazione per il whistleblowing che garantisca, anche tramite crittografia, la riservatezza:

  • dell’identità del whistleblower;
  • della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
  • del contenuto della segnalazione;
  • della relativa documentazione eventualmente allegata alla segnalazione.

Viene concesso qualche mese in più solo alle imprese con meno di 250 dipendenti: per questi soggetti l’obbligo scatta a partire dal 17 dicembre 2023. I soggetti obbligati dovranno adeguarsi da subito scegliendo un software di whistleblowing per la gestione delle segnalazioni di illeciti: per chi non rispetta la scadenza, sono previste sanzioni rilevanti. Nel caso in cui ANAC accerti che non siano stati istituiti canali di segnalazione o che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, è prevista l’irrogazione di sanzioni che vanno da 10.000 a 50.000 euro.

Il nuovo decreto stabilisce anche le modalità con le quali comunicare l’attivazione del canale interno di segnalazione. Nei luoghi di lavoro dovranno essere esposte informazioni chiare sulle modalità di invio delle segnalazioni e sul canale adottato e, nel caso in cui l’ente abbia un proprio sito internet già attivo, tali informazioni dovranno essere pubblicate in un’apposita sezione dedicata. L’ufficio interno incaricato o la persona responsabile della gestione del canale di segnalazione, oltre a dare seguito alle segnalazioni pervenute, dovrà mantenere interlocuzioni con la persona segnalante tramite una chat interna di cui il software di whistleblowing dovrà essere dotato.

A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi