È stato pubblicato dall’Inail il nuovo Modello OT23 per l’anno 2020 che, come noto, permette alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di ridurre il premio annuale da versare all’Istituto assicuratore. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende che rispettano i seguenti requisiti:
– Sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
– Sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
– Hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, devono presentare il nuovo Modello OT23 entro e non oltre il termine del 2 marzo 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Inail.
Nel Modello OT23 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti sezioni: Interventi di carattere generale, Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale, Interventi trasversali , Interventi settoriali generali e Interventi settoriali.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
A pena di inammissibilità, entro il 2 marzo 2020, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
All’interno del modulo, nel campo “Note”, sono riportati alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti.
Vengono, altresì, elencate le evidenze documentali (campo “Descrizione documentazione probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della stessa, a pena di inammissibilità.
Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come “anno di riferimento” o direttamente come anno 2019.
In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.).
È però necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
– contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
– evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:
Lavoratori-anno/Riduzione
lavoratori anno | Riduzione |
---|---|
fino a 10 | 28% |
da 11 a 50 | 18% |
da 51 a 200 | 10% |
oltre 200 | 5% |
L’agevolazione in esame, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
– applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
– inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
– possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.
L’INAIL, entro 120 giorni, dal ricevimento della domanda comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.
Va infine ricordato che, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con posta elettronica certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell’azienda.
In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Fonte: Inail.it