Nuovo regolamento regionale toscano sull’inquinamento acustico

Approvato lo scorso 8 gennaio, il nuovo Regolamento regionale, che aggiorna ed integra profondamente la deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi della L.R. n. 89/98), tra gli altri temi affronta quello dei procedimenti di adozione e approvazione dei nuovi Piani di classificazione acustica o delle modifiche dei piani esistenti non ancora adottati alla data della sua entrata in vigore.
In particolare, si tende ad evitare che i Piani di classificazione acustica si risolvano in “una mera fotografia della destinazione d’uso del territorio di fatto esistente, piuttosto che essere finalizzati alla salvaguardia del territorio medesimo e della popolazione dall’inquinamento acustico”.
Si conferma il processo di formazione della classificazione del territorio in due fasi distinte: una prima attraverso l’applicazione di criteri generali e una seconda, di verifica e ottimizzazione, che prevede l’acquisizione dei dati acustici del territorio e il conseguente adeguamento della classificazione alle specificità locali.
Lo scopo, fermo restando l’obiettivo della tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento acustico, è quello di ottenere una suddivisione del territorio in classi acusticamente omogenee e di adeguate dimensioni, con limiti definiti per ogni classe sia diurni che notturni.
La fase di ottimizzazione deve comprendere anche l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto, nonché delle zone silenziose, come definite nel D.Lgs. 194/2005.
Elemento essenziale nel percorso di classificazione è la conoscenza del territorio: è dunque fondamentale il coordinamento tra gli strumenti urbanistici comunali (ossia gli strumenti operativi della pianificazione urbanistica: Piano Regolatore Generale, Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Piano Urbano del Traffico, Piani per l’edilizia economica e popolare, Programma di recupero Urbano ecc.), e i Piani comunali di classificazione acustica (PCCA).
Il regolamento fornisce in dettaglio gli indirizzi di tale coordinamento tra PCCA e strumenti urbanistici nell’Allegato 4.
Soffermiamoci ora sugli articoli 10, 12 e 16 di questo nuovo Regolamento, che introducono le principali novità:
Art. 10 Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto. Per l’individuazione delle zone, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella a del DPCM 14/11/97, vengono seguite le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del nuovo Regolamento, “Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica”, di cui si riportano, a titolo esemplificativo, i parametri da utilizzare per la classificazione nelle classi II, III, IV.
Come era già in precedenza, è prevista poi una fase di ottimizzazione, che comprende l’acquisizione dei dati acustici del territorio e il conseguente adeguamento della classificazione alle specificità locali.
In questa fase possono verificarsi casi in cui “l’assegnazione delle classi acustiche proposte nello schema determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali, che prevedano la delocalizzazione dell’impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili”.
In tali situazioni, o anche quando le proposte di revisione delle classificazioni acustiche non risolvano questioni annose di criticità in cui versano attività produttive incapaci di rispettare i limiti vigenti, le imprese interessate possono presentare, nell’ambito della procedura di adozione della classificazione o della sua variante, un piano di risanamento acustico aziendale che prevede interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione, in grado comunque di ridurre i livelli in maniera sostanziale attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili.
Nel caso non si riesca lo stesso a raggiungere appieno i limiti previsti dallo schema di zonizzazione, il Comune tiene comunque conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la possibilità, nel rispetto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, di formare un diverso schema di zonizzazione da poter eventualmente adottare, previa acquisizione del parere di ARPAT.
Il passo fondamentale quindi non è un automatico incremento dei limiti da applicare in conseguenza a una richiesta dell’azienda, ma una verifica oggettiva dell’impossibilità di rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica a seguito, comunque, di un piano di risanamento realizzato o proposto dall’azienda stessa.
Se da un lato quindi l’azienda deve impegnarsi al massimo raggiungendo i livelli di rumore più bassi possibili con interventi di risanamento realizzabili ed economicamente sostenibili, dall’altro il Comune, attesi i risultati conseguibili e/o conseguiti, rivaluta la classificazione stessa e tiene conto delle proposte aziendali.
L’azienda quindi deve comunque intervenire per quanto possibile, anche se i livelli che potrà raggiungere non rispetteranno i limiti, e non confidare in una mera variazione delle classi di appartenenza dei recettori (e quindi in un innalzamento dei limiti).
Art. 12 Criteri per l’individuazione delle zone silenziose (di cui all’art. 2 del d.lgs. 194/2005)In questo nuovo Regolamento regionale vengono recepite le indicazioni della normativa nazionale: il D.Lgs. 194/2005 definisce come “zona silenziosa di un agglomerato” una “zona delimitata dall’autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente, non superi un determinato valore limite”. Una “zona silenziosa esterna agli agglomerati” viene definita “delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative”.
L’individuazione di tali zone spetta, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, al Comune, che è l’Autorità competente.
Considerata la natura sperimentale della ricerca di indicatori diversi dal livello equivalente ponderato A e la disponibilità in Toscana delle mappe strategiche di cui al D.Lgs. 194/2005, tali aree saranno individuate considerando il livello d’esposizione al rumore prodotto dalle sorgenti previste dalla Direttiva Europea 2002/49/CE (stradale, ferroviario, aereo e industriale).
Per essere definita “zona silenziosa”, è necessario, oltre ad altri requisiti descritti nel dettaglio all’Allegato 2 del Regolamento, che in una zona di estensione di almeno 1000 metri quadrati, che rappresenti almeno il 50% del territorio di un’area, il livello Lday sia inferiore o uguale a 55 dB(A).
Il Comune (nel caso di zona silenziosa ricadente nel proprio territorio di competenza) o l’Autorità individuata ai sensi della L.R. 89/1998 (nel caso di zona silenziosa ricadente in un agglomerato, quindi i Comuni di Firenze, Prato e Livorno) garantiscono il mantenimento dei requisiti sopra descritti attraverso le proprie scelte urbanistiche o i possibili interventi di risanamento da individuare nell’ambito dei Piani di azione o dei Piani comunali di risanamento acustico.
Art. 16 Autorizzazioni comunali in derogaIl nuovo Regolamento introduce alcuni cambiamenti in merito alle autorizzazioni comunali da rilasciare in deroga ai valori limite indicati dalla L. 447/1995 per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico, qualora il loro svolgimento risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità.
E’ ben noto come nel periodo estivo, in particolare, si verifichino forti contrasti tra le attività che promuovono manifestazioni musicali con ampia partecipazione e cittadini, spesso in centri storici o nelle località balneari, che le subiscono. Il regolamento pone quindi dei vincoli sul numero di tali manifestazioni, tenendo conto, da un lato, della classe acustica di appartenenza dei recettori e graduando così il numero delle manifestazioni in funzione della destinazione d’uso del territorio e, dall’altro, della additività del possibile disturbo arrecato dalle stesse nel tempo e presso i recettori, privilegiando le iniziative pubbliche.
Il Regolamento offre maggiori spazi alle iniziative pubbliche o patrocinate da enti pubblici piuttosto che a quelle private, essendo queste autorizzabili solo per un numero di giorni fissato e comunque contenuto all’interno del numero massimo stabilito per zona.
Sono previsti tre casi diversi, due dei quali articolati in funzione della classe delle aree nelle quali le autorizzazioni possono essere rilasciate.
Il totale dei giorni non può essere superiore a:
a) nel caso di manifestazioni all’aperto e organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V;
2) venticinque giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV;
3) venti giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe III;
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:
1) venti giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V;
2) quindici giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV;
3) dieci giorni all’anno per manifestazioni ubicate in aree di classe III;
c) se al chiuso, cinque giorni all’anno da chiunque siano organizzate.
Il numero dei giorni di autorizzazioni in deroga non è riferito alla sorgente ma all’area nella quale si trova il “ricettore”, e viene stabilito sulla base di valutazioni complessive che considerino, ad esempio, anche il numero di persone che potrebbero essere esposte al rumore prodotto dall’evento, tenendo in conto valutazioni di tipo urbanistico e anche, caso per caso, lo specifico evento.
Se quindi ci sono due attività che richiedono deroghe, ciò che conta è che presso i recettori impattati dalle sorgenti richiedenti, i limiti di legge potranno essere derogati per un numero complessivo di giorni non superiore a quello fissato dal Regolamento per la classe di appartenenza del recettore.
Altri elementi del nuovo Regolamento conferma sostanzialmente le previsioni della DCR 77/2000 per quanto riguarda i Piani di risanamento comunali e le priorità degli interventi.
Questo Regolamento include anche gli Allegati
2 – “Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all’art. 2 del d.lgs. 194/2005”;
3 – “Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica”;
4 – “Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici”;
5 – “Criteri e modalità per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico”
6 – ”Valutazione delle priorità dei singoli interventi del piano comunale di risanamento acustico”.

Fonte: Arpat Toscana