SCIP

Obbligo di notifica SCIP

Dal 14 settembre 2021, su provvedimento Echa, è consultabile la banca dati SCIP sulle sostanze chimiche pericolose negli articoli.

Ai sensi del regolamento REACH,  i consumatori hanno infatti il diritto di essere informati in merito alle sostanze estremamente preoccupanti contenute nei prodotti che acquistano.

La maggiore trasparenza sulle sostanze pericolose aiuterà i consumatori a compiere scelte più consapevoli quando acquistano i prodotti e offre informazioni su come utilizzare e smaltire al meglio tali prodotti.

La banca consente di riassumere le informazioni per articolo, marca, categoria di prodotto, tipo di materiale o nome chimico.

Queste le maggiori categorie di prodotto presenti nel database:

  • macchine e loro parti;
  • strumenti di misura e loro parti;
  • apparecchiature elettroniche e loro parti;
  • veicoli e loro parti;
  • articoli in gomma;
  • arredamento.

Le sostanze:

  • piombo;
  • monossido di piombo;
  • triossido di piombo-titanio;
  • acido silicico, sale di piombo;
  • dodecacloropentaciclo, ottadeca-7,15-diene “Dechlorane Plus TM”.

Le aziende che rivendono articoli contenenti sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate e che li immettono nel mercato dell’UE hanno pertanto l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA.

Il termine per mettersi in regola è già scaduto il 14 settembre 2021, quindi è necessario affrettarsi.

Chi è soggetto a obbligo?

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % p/p.

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE,
  • importatori dell’UE,
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

Quali informazioni devono essere comunicate all’ECHA?

I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni:

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Quali dati trasmessi alla banca dati SCIP saranno pubblicati dall’ECHA?

Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L’ECHA pubblicherà le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web. La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato. Nel contempo, l’ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata. Ad esempio, i dati che consentono di stabilire legami tra i soggetti della stessa catena di approvvigionamento non saranno resi pubblici.

Cosa può fare Asint per te?

Asint può aiutarti nella valutazione dei tuoi prodotti e nella registrazione degli articoli sul portale Echa avvalendosi dei suoi consulenti altamente qualificati.

 

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Fonte:echa.europa.eu