La legge 116/2014 di conversione del Dl “Competitività” consente agli operatori di gestire gli oli usati, a partire dal deposito temporaneo, senza rispettare il divieto generale di miscelazione dei rifiuti con caratteristiche di pericolo differenti.
La novità arriva attraverso la modifica dell’articolo 216-bis del Dlgs 152/2006 (oli usati) che legittima, “in deroga” all’articolo 187 dello stesso “Codice ambientale” (cioé la norma che stabilisce il divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità), la miscelazione degli oli usati.
Il tutto a condizione che vengano rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, che la miscelazione sia effettuata da una impresa autorizzata e che l’operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Rimane invece fermo il divieto di miscelazione degli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, nonché l’obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati destinati a processi di trattamento diversi.
Fonte: Reteambiente