Il Dm 82/2011 non esenta dai propri obblighi i soggetti operanti dall’estero che, tramite commercializzazione elettronica, importano pneumatici a distanza all’interno del mercato italiano.
Già a legislazione vigente, sottolinea il Ministero dell’Ambiente nella risposta (datata 17 febbraio 2014 ma pubblicata solo nei giorni scorsi) all’interrogazione parlamentare n. 4-00876, rientra nella nozione di “importatore” ai sensi del Dm 52/2011 il venditore di pneumatici stabilito in un altro Stato membro che cede a consumatori in Italia tramite “canali web”.
Per le vendite a distanza effettuate da operatori extra-Ue nei confronti di privati, invece, secondo il Ministero “occorrerebbe incrementare la vigilanza doganale” e stabilire, con norma, le modalità di riscossione e gestione del contributo da parte dalle dogane. Il Dicastero valuterà come dare idonea pubblicità della questione.
Le società straniere che intrattengono il rapporto commerciale direttamente con il consumatore senza applicare il contributo ambientale nella vendita online, ricorda il Ministero, causano un mancato introito al sistema di gestione dei Pfu (nonché all’Erario), fomentano l’abbandono dei Pfu stessi e distorcono la concorrenza nel mercato.
Fonte: ReteAmbiente