Proroga di 60 giorni per il Registro Gas Fluorurati

Il Decreto 12 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni. Quindi il personale e le imprese che installano, manutengono, riparano o recuperano gas fluorurati dovranno provvedere all’iscrizione al Registro (www.fgas.it) entro il prossimo 11 Giugno 2013.

Ricordiamo che la gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

Altri articoli sull’argomento:

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra. DPR n. 43 del 27 gennaio 2012.

Gas fluorurati a effetto serra: avvio del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

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