Il Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11, proroga ulteriormente al 31 ottobre 2015 l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere, prima disposta entro il 30 aprile 2015.
Stabilita quindi una nuova proroga al 31 ottobre 2015 al termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:
– con oltre 25 posti letto;
– esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994;
– in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (D.M. interno 16 marzo 2012).
La Camera dei deputati ha poi inserito:
– il comma 2-bis, che differisce al 7 ottobre 2016 il termine per gli adempimenti per le c.d. nuove attività (quelle che non erano soggette alla disciplina di prevenzione incendi prima del D.P.R. 151/2011), esclusi “i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità”. – il comma 2-ter applica la proroga di termini introdotta agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del D.P.R. 1512011 entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del regolamento antincendio).
Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:
– infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
– grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
– demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.