Raee: nuove regole sul marchio

Dal 9 ottobre 2014 scattano le prescrizioni (e le sanzioni) per il “nuovo” marchio di identificazione che, ai sensi del Dlgs 49/2014, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
In base a quanto stabilito dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee (e quindi contenere almeno il nome del produttore, o il logo se registrato, o il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee) e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
Le prescrizioni della norma (che entra maggiormente nel dettaglio rispetto al previgente articolo 13 del Dlgs 151/2005, con novità anche per il simbolo della raccolta separata), secondo quanto stabilito dall’articolo 40, diventano vincolanti per i produttori con 180 giorni di ritardo rispetto all’entrata in vigore del decreto (datata 12 aprile 2014).
A partire dalla stessa data, ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio può costare una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro.

Fonte: Reteambiente