Ai sensi della L.r. 61/2014 sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni.
L’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 stabilisce che la Regione acquisisce immediatamente, a decorrere dall’entrata in vigore della legge (20 novembre 2014), le autorizzazioni (e le relative procedure di VIA) riguardanti gli impianti richiamati all’28 c. 4.
a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti);
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.
La L.r. 61/2014 ha ridefinito il quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, adeguandosi al recente orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) secondo il quale le regioni non possono, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale come la tutela ambientale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative che il legislatore statale ha loro espressamente attribuito.
Conseguentemente sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni, senza possibilità di delega, e che, con la l.r. 25/1998, erano state trasferite alle province. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti.
La legge rinvia la decorrenza del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione al momento dell’acquisizione delle relative risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative mediante i provvedimenti attuativi della L. 56/2014, di cui la stessa l.r. 61/2014 costituisce un’anticipazione.
La Provincia resta competente al rilascio delle autorizzazioni in tutti gli altri casi.
Al fine di rendere più agevole l’applicazione della nuova LR 61/14 sono state pubblicate le “rime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e 213 del Dlgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.) Delibera n.21 del 12-01-2015.
Le autorizzazioni impianti rifiuti in AIA e le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06:
Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA )
L’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell’elenco all’allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto Legislativo n.152 del 2006. La norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Il Decreto disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione suddetta nonché le modalità di esercizio degli impianti interessati.
Per la presentazione delle istanze volte al rilascio, al rinnovo ed al riesame dovrà essere fatto riferimento ai modelli di domanda ed agli allegati riportati alla sezione modulistica nel sito della Regione Toscana.
Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06
Il procedimento riguarda la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti oppure le modifiche sostanziali ad impianti esistenti.
Il procedimento è attivato su istanza di parte: il soggetto che intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, deve presentare apposita domanda alla Regione Toscana attraverso il SUAP competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Se l’impianto è soggetto alla valutazione di valutazione di impatto ambientale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente a tele valutazione.
La procedura prevista dall’art. 208 si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
Non sono previsti oneri istruttori per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
Procedimento per il rilascio di nuova istanza
La domanda di autorizzazione, per gli impianti di cui all’art. 28 comma 4 della l.r. 61/2014, è presentata al SUAP competente per territorio, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010. Alla domanda dovrà essere apposta la marca da bollo da 14,62 euro, per cui con la presentazione telematica il versamento dovrà essere effettuato mediante Mod. F23 da allegare alla domanda Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006.
Il SUAP verifica la ricevibilità della domanda considerandola irricevibile solo nel caso in cui alla stessa non è allegato l’originale del pagamento dell’importo tariffario dovuto ai sensi dell’art 2 del C.d Decreto Tariffe. (Normativa di riferimento DM del 24.4.08 e DGRT n. 885/10
La valutazione della correttezza dell’importo versato spetta alla Regione Toscana.
La Regione provvede altresì all’adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al SUAP, il quale, entro il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 8 dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’autorizzazione per la realizzazione ed esercizio degli impianti di cui all’art. 28, comma 4, della l.r. 61/2014 sia rilasciata ai sensi della parte II, titolo III bis, del d.lgsl. 152/2006, come del resto già specificato (per i procedimenti di competenza provinciale) dall’art. 72 bis della l.r. 10/2010.
Oneri da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti ai sensi della Parte Seconda, titolo III – bis, del d.lgs. 152/2006
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda.
Nelle more dell’emanazione del decreto di cui sopra, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, e dalla Delibera di Giunta Regionale n.885 del 18/10/2010 con la quale si è provveduto ad adeguare ed integrare le tariffe da applicare.
Per quanto riguarda gli oneri istruttori dovuti dal richiedente e calcolati come sopracitato, questi dovranno essere versati nella misura dell’80% alla Regione Toscana e del 20% all’Arpat. Per quanto riguarda gli oneri relativi ai controlli, calcolati come sopracitato, il richiedente dovrà versarli direttamente ad ARPAT.
Fonte: Regione Toscana