Registro carico e scarico: il trasporto omesso non è “ricostruibile”

Quando manca completamente l’annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l’integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita (e si applica la sanzione “integrale”).
La Corte di Cassazione civile (sentenza 9616/2014) ha così dichiarato infondato il ricorso presentato contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico e scarico, condotta punita ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del Dlgs 22/1997 (e ora dell’articolo 258, comma 1 del Dlgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
Quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, ribadisce la Suprema Corte, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 4 (ora comma 5 dell’articolo 258, Dlgs 152/2006), che arriva a un massimo di 1.550 euro. Riguardando i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore “presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l’annotazione sui registri)”.

Fonte: ReteAmbiente