Regolamenti FLEGT ed EUTR: strumenti per combattere il commercio di legno illegale

Al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, l’Unione europea si è dotata di due specifici regolamenti (n. 2173/2005 e n. 995/2010), noti con gli acronimi FLEGT (Forest Law Enforcement, governance and trade) ed EUTR (European Union Timber Regulation).
Quest’ultimo, anche conosciuto come “Regolamento Legno“, obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.

Regolamento FLEGT: Reg. (CE) 2173/2005
Si tratta del regolamento relativo all’istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell’Unione europea i cui dettagli attuativi sono contenuti nel Reg. (CE) n. 1024/2008. La licenza FLEGT è un documento verificabile e non falsificabile che attesta la conformità di una partita di legno alle prescrizioni normative vigenti nel Paese d’origine: tale sistema si basa su accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l’Unione europea e gli Stati produttori di legname che desiderano eliminare il taglio illegale e facilitare l’accesso dei propri prodotti legnosi nell’UE. Per tale materia, la Commissione europea funge da rappresentante UE e conduce i negoziati con i Paesi desiderosi di sottoscrivere un VPA. Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.
Per ulteriori dettagli sul Regolamento FLEGT: http://www.euflegt.efi.int/portal/

Regolamento EUTR (CE) 995/2010
Il regolamento EUTR interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra-UE.
Il regolamento contrasta il commercio di legname e di prodotti del legno tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali:
1) vieta l’immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
2) obbliga gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la “dovuta diligenza”, adottando misure per la verifica della legalità delle stesse;
3) obbliga i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Ambito di applicazione
Il provvedimento legislativo si applica al legname e ai prodotti derivati dal legno, sia fabbricati che importati nell’UE. Un elenco completo dei prodotti interessati dalla norma con relativa nomenclatura combinata può essere consultato nell’Allegato all’EUTR.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
i prodotti riciclati;
carta stampata come libri, riviste e quotidiani;
paste di legno e carta a base di bambù;
materiale di imballaggio contenente merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto;
– altri prodotti non indicati nell’Allegato.
Il legno o i prodotti da esso derivati con licenza FLEGT o CITES valida sono considerati conformi ai requisiti del regolamento e quindi di per sé di provenienza legale.

Chi è interessato?
Il regolamento suddivide i soggetti interessati in due categorie operatori e commercianti:
– Sono operatori coloro che immettono per la prima volta sul mercato dell’UE legno o prodotti da esso derivati;
– Sono commercianti coloro che acquistano o vendono, a fini commerciali, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato interno.
Solo gli operatori sono tenuti ad esercitare la “dovuta diligenza” nell’immettere legno nel mercato europeo. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
Il sistema di Dovuta Diligenza può essere elaborato dall’operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla Commissione europea.

Tale sistema di gestione del rischio si basa essenzialmente su tre aspetti:
– Raccolta delle informazioni
– Valutazione del rischio
– Attenuazione del rischio
Raccolta delle informazioni: descrizione del prodotto (denominazione commerciale, nome comune/nome scientifico completo delle specie legnose che lo compongono); paese di raccolta (e, se possibile, la regione di raccolta e la relativa concessione per la raccolta); quantità (espressa in volume, peso o numero di unità); nominativo e indirizzo del fornitore; nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati; documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile (alcuni esempi concreti di ciò che viene considerato “documento o altra informazione”, sono riportati nella sezione 4 del documento di orientamento).
Valutazione del rischio: l’operatore deve analizzare e valutare il rischio di legname illegale presente nella sua catena di approvvigionamento sulla base delle informazioni di cui sopra e in considerazione dei seguenti criteri:
– garanzia di conformità alla legislazione vigente, che può includere una certificazione o un altro schema verificato da terzi, comprendente anche la conformità alla legislazione vigente;
– prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose;
– prevalenza di raccolta o pratiche illegali nel paese di raccolta e/o nella regione dove il legname è stato raccolto, inclusa la considerazione della prevalenza di conflitti armati;
– sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle esportazioni e le importazioni di legname;
– complessità della catena di approvvigionamento del legname e dei prodotti del legno.
Attenuazione del rischio: qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore e/o verifiche da parti di terzi.

Al contrario degli operatori, i commercianti hanno minori responsabilità in quanto sono tenuti a conservare il registro di fornitori e clienti per almeno 5 anni al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti legnosi.

Organismi di controllo
Gli Organismi di controllo (OO.CC.) sono entità legali private o pubbliche, regolarmente riconosciute dalla CE che possono garantire agli operatori che non intendano sviluppare un proprio sistema di dovuta diligenza, il rispetto della EUTR.
Gli OO.CC. sono tenuti a:
– sviluppare, mantenere e valutare periodicamente un sistema funzionale di dovuta diligenza
– garantire agli operatori il diritto di utilizzarlo
– verificarne il corretto utilizzo da parte degli operatori
– intervenire con misure appropriate in caso di inadempienza degli operatori.

Autorità competente nazionale
Come stabilito dal DM Mipaaf del 27/12/2012, l’Autorità Competente nazionale preposta all’attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell’Autorità Competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme comunitarie.

Controlli FLEGT:
a) Conformità della licenza
b) Completezza nelle informazioni riportate nella licenza, conformemente a quanto indicato nell’allegato del Reg.(CE) 1024/2008 della Commissione
c) Data di scadenza della licenza
d) Conformità del carico in questione alle informazioni fornite nella licenza.

Controlli EUTR:
per quanto riguarda gli operatori, le autorità competenti verificano il rispetto degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 995/2010 ed effettuano:
a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
c) controlli a campione, comprese verifiche in loco.

Per quanto concerne gli OO.CC, l’AC effettua:
a) controlli a campione, comprese verifiche in loco;
b) esame della documentazione e dei registri degli organismi di controllo;
c) colloqui con i dirigenti e il personale dell’organismo di controllo;
d) colloqui con gli operatori e i commercianti o qualsiasi altro soggetto pertinente;
e) esame della documentazione e dei registri degli operatori;
f) esame di campioni delle partite di approvvigionamento degli operatori che utilizzano il sistema di dovuta diligenza dell’organismo di controllo interessato.

L’EUTR prevede tre misure sanzionatorie generali:
1) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione;
2) confisca del legno o dei prodotti derivati;
3) immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale.

Definizioni principali
prima immissione sul mercato UE‘: la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.
paese di produzione‘: il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
legno di provenienza legale’: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
legislazione applicabile‘: la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
– i diritti di prelievo di legname entro i limiti legali definiti,
– i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte dovute,
– gestione forestale e tutela della biodiversità direttamente correlate alla raccolta di legname,
– i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà del legno e delle foreste,
– aspetti commerciali e doganali inerenti il settore forestale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito predisposto dalla Commissione europea (DG Ambiente): http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/

Va comunque chiarito agli operatori che la procedura della dovuta diligenza deve sempre precedere l’importazione e che costituisce una violazione del Regolamento Legno l’acquisizione di merce da un fornitore che non è in grado di dimostrare la legalità e la tracciabilità della stessa.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole