La Commissione Europea ha aggiornato il documento “Guidance for the EU Timber Regulation” per fornire chiarimenti sugli aspetti relativi alla giusta applicazione del Regolamento Europeo 995/2010, conosciuto come Timber Regulation.
L’aggiornamento del documento è stato effettuato per chiarire meglio il ruolo di “Operatore”, figura fondamentale per l’applicazione della Timber Regulation.
Nella revisione sono infatti chiarite le modalità con cui il legname deve essere reso disponibile all’interno del Mercato Europeo, e che variano a seconda che il legname sia stato tagliato dentro o fuori dall’Unione Europea.
Qui di seguito le tre diverse definizioni di “Operatore”, presenti nel documento aggiornato, e che sono impiegate quando il legno è tagliato o importato per la prima volta nell’Unione Europea nel corso di un’attività commerciale:
a) Per il legname tagliato all’interno dell’Unione Europea, l’entità che distribuisce o usa il legname quando è stato tagliato è l’Operatore;
b) Per il legname tagliato all’esterno dell’Unione Europea, l’entità che agisce come importatore quando il legno è stato sdoganato dalle autorità competenti dell’Unione Europea per la libera circolazione è l’Operatore. Nella maggioranza dei casi , l’Operatore può essere identificato come l’entità nominata o numerata come “destinatario” nel riquadro 8 del documento di dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Singolo);
c) Per il legname e i prodotti di origine legnosa importati nell’Unione Europea, la definizione di Operatore è indipendente dalla proprietà del prodotto, o altri accordi contrattuali.
Ricordiamo inoltre che tutti gli Operatori, con sede sia nell’Unione Europea che fuori, devono conformarsi alla proibizione di immissione illegale sul mercato di legno e all’obbligo di esercitare la “Due Diligence” (Dovuta Diligenza).