Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Il Regolamento (CE) n. 842/2006 (pdf, 109 KB) su taluni gas fluorurati ad effetto serra contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali. Al fine di ridurre le emissioni di tali gas, il regolamento:
a) stabilisce all’articolo 3 le misure che gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F-Gas, devono adottare per prevenire le perdite di tali gas (controlli periodici da parte di personale certificato, installazione di sistemi automatici di rilevamento delle perdite, registro di impianto …);
b) stabilisce all’articolo 4, paragrafo 1, che gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi, impianti di protezione antincendio ed estintori, e commutatori ad alta tensione, contenenti F-gas, sono responsabili del corretto recupero di tali gas, avvalendosi di personale certificato. Il regolamento (CE) n. 307/2008 prevede inoltre l’obbligo di avvalersi di personale in possesso di apposito attestato per le operazioni di recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore M1 e N1 classe I;
c) assegna agli Stati membri (articolo 5, paragrafo 2) il compito di istituire un sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese volto a garantire il possesso delle necessarie competenze e conoscenze in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero degli F-Gas e di manipolazione sicura degli stessi. Il sistema deve prevedere la designazione di appositi organismi di valutazione e certificazione, nonché di organismi di attestazione per il rilascio dei pertinenti certificati/attestati;
d) prevede all’articolo 5, paragrafo 3, che l’operatore delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F-Gas debba avvalersi, per le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione, di personale e imprese certificate;
e) prevede all’articolo 5, paragrafo 4, che le società che svolgono le attività di contenimento e recupero di F-gas dalle apparecchiature e sistemi sopramenzionati possano prendere in consegna tali gas solo se il loro personale addetto è certificato;;
f) vieta l’immissione sul mercato, a norma dell’articolo 9 e secondo le modalità riportate nell’allegato II, di alcuni prodotti e apparecchiature che contengono F-Gas. Ad esempio dal 4 luglio 2007 è vietata la vendita di contenitori non ricaricabili contenenti F-Gas e di sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti perfluorocarburi (PFC);
g) vieta dal 1° gennaio 2008 l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 kg l’anno; inoltre l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo è vietato dal 4 luglio 2007 per il riempimento dei pneumatici (articolo 8).
La Commissione europea ha stabilito con successivi Regolamenti i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere valutate nel corso di un esame teorico-pratico al fine del rilascio della certificazione alle persone (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008), i requisiti minimi per il rilascio della certificazione alle imprese (Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008), nonché i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere acquisite nei corsi di formazione al fine del rilascio dell’attestazione alle persone (Regolamento (CE) n. 307/2008). Tali Regolamenti sono specifici per ogni settore di attività.
In particolare, è prevista la designazione da parte dello Stato membro di:
– Organismi di certificazione che rilasciano un certificato al personale previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008);
– Organismi di certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamenti CE n. 303/2008 e n. 304/2008);
– Organismi di attestazione che rilasciano attestati al personale a seguito di frequenza di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).