Regolamento Comunitario EMAS

EMAS (Enviromental Management and Audit Scheme) è stato introdotto con il Regolamento Comunitario Europeo 1836 nel 1993 e successivamente modificato con il Regolamento Comunitario 761/2001 del 19 marzo 2001 (definito anche EMAS II). Nella versione del 2001 il Regolamento EMAS ha adottato la norma ISO 14001 come riferimento per l’implementazione del SGA e nel 2006 c’è stata la modifica introdotta dal Regolamento CE 196/2006 che ha sostituito l’allegato I A per adeguarlo alla nuova versione (2004) della suddetta norma ISO. Il nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 dicembre 2009, è divenuto legge dell’Unione a partire dal 11 Gennaio 2010. Le disposizioni generali per la partecipazione sono rimaste sostanzialmente inalterate in questo aggiornamento, ma lo schema ne è uscito semplificato nella struttura del testo e rafforzato nei contenuti.

La registrazione

Il sistema EMAS ha carattere volontario ed è basato sull’atteggiamento proattivo delle organizzazioni che puntano al miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali (sempre partendo dal rispetto delle leggi cogenti) e ad un dialogo aperto con il pubblico e tutte le parti interessate.
L’obiettivo finale di EMAS è la registrazione di queste organizzazioni da parte di un organismo competente nazionale che provvede al loro inserimento in un apposito registro europeo ed alla loro pubblicizzazione. ISPRAPer l’Italia questo organismo competente è rappresentato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, che svolge anche la funzione di accreditamento e di controllo dei verificatori ambientali. Il Comitato gode del supporto tecnico dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; ex APAT: Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) a livello nazionale e delle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) a livello regionale.