Regolamento europeo per etichettatura dei prodotti alimentari

Il nuovo Regolamento comunitario UE 11169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è già in vigore.
Per questo il Ministero dello Sviluppo Economico deve effettuare un riordino complessivo della materia, predisponendo un DPCM con cui saranno operate tutte le modifiche necessarie al D. Lgs. n. 109/1992, che attuava le vecchie direttive CE, per armonizzarlo alla nuova normativa comunitaria.

Il Regolamento prescrive che per i prodotti somministrati o venduti sfusi il livello minimo di informazione sia l’indicazione degli allergeni utilizzati nella preparazione, lasciando agli Stati membri la facoltà sia di richiedere ulteriori indicazioni che di scegliere la forma con la quale queste debbano essere rese disponibili ai consumatori. E’ pertanto necessario indicare l’eventuale presenza di alcuni allergeni nei prodotti somministrati.

Elenco degli allergeni con obbligo di indicazione:
1. cereali contenenti come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e i prodotti derivati;
2. crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. uova e prodotti a base di uova;
4. pesce e prodotti a base di pesce;
5. arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. soia e prodotti a base di soia;
7. latte e prodotti derivati, incluso il lattosio;
8. frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti;
9. sedano e prodotti a base di sedano;
10. senape e prodotti a base di senape;
11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o 10 mg/l in termini di anidride solforosa totale;
13. lupini e prodotti a base di lupini;
14. molluschi e prodotti a base di molluschi.

Tale lista è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della stessa CE attraverso il parere scientifico dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).
La comunicazione degli allergeni deve avvenire in forma scritta (Il Ministero della salute ha escluso allo stato la possibilità della forma orale) e deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile per il consumatore.

Secondo l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, le seguenti modalità operative – alternative e non esaustive – possono essere ritenute in via ufficiosa plausibili dalle Autorità coinvolte:
– riportare l’indicazione direttamente sul menu;
– allegare un foglio illustrativo separato rispetto allo stesso menu in cui evidenziare gli alimenti a rischio; questo allegato potrebbe essere strutturato classificando le pietanze in base a ciascuno dei quattordici allergeni;
– predisporre un “libro degli ingredienti” nel quale riportare la composizione dei prodotti somministrati o venduti sfusi, cui espressamente rimanda il menù per le preparazioni che contengono gli allergeni;
– esporre cartelli/avvisi ben visibili che invitano i clienti che soffrono di allergie ed intolleranze a consultare tutti i supporti, anche di natura informatica (in quanto più agevolmente aggiornabili), che la struttura mette a disposizione per individuare gli alimenti a rischio. Quest’ultimo accorgimento è comunque sempre opportuno prevederlo magari accompagnandolo da un invito a chiedere informazioni sugli ingredienti anche al personale.