Regolamento Ue 305/2011: domande frequenti

Da lunedì 1° luglio è in vigore tutto il disposto del nuovo Regolamento europeo Prodotti da costruzione Ue 305/2011 (CPR Construction Production Regulation). Non essendo necessario un recepimento da parte delle autorità nazionali, proprio in quanto regolamento anziché direttiva, la sua operatività è la medesima in tutta Europa. In questi mesi le domande da parte di aziende, consulenti, tecnici, direttori dei lavori, collaudatori sono state numerose e sono andate via via crescendo sino a diventare, nelle ultime settimane, un “fuoco di fila”.
Riportiamo le più frequenti e quelle che per varie ragioni possono essere considerate di particolare interesse, non con la volontà di veicolare una interpretazione ufficiale del Regolamento, ma semplicemente di proporre alcune considerazioni intercorse tra addetti ai lavori.

Cosa deve fare un produttore per adeguarsi
 al CPR?

Deve ottemperare ai requisiti dell’art.11 del CPR. Deve redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale; inoltre deve inserire nell’etichetta di marcatura CE alcuni nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo).

È necessario che il produttore sia in possesso di un nuovo certificato rilasciato ai sensi
 del CPR? Deve allegarne copia quando consegna la Dop?

No, l’articolo 66 consente al produttore, che continua a “mettere a disposizione” prodotti già immessi sul mercato al 30 giugno, di redigere la Dop sulla base della Dichiarazione di conformità riguardante quel prodotto-tipo, precedentemente emessa in base alla direttiva CPD 89/106.  Ciò rende non necessaria la riemissione immediata del certificato di costanza della prestazione (Avcp 1+ e 1) o di conformità del controllo di produzione in fabbrica (Avcp 2+); altrettanto dicasi per i rapporti di prova iniziali di tipo (Avcp 3). Inoltre non è previsto che alla Dop venga allegata copia del certificato, diversamente da quanto accadeva con la Dichiarazione di conformità.

È possibile rendere disponibile la Dop 
su un sito internet consentendone lo scaricamento da parte dei clienti?

Non è proibito rendere disponibile la Dop su un sito internet per lo scaricamento; tuttavia un produttore, ad oggi, non può dire di aver assolto così ai propri doveri, perché deve consegnare fisicamente la Dop, su supporto cartaceo o digitale. La possibilità di avvalersi solo della messa a disposizione della Dop tramite internet è subordinata alla emanazione di apposito regolamento da parte della Commissione europea (questo regolamento attuativo fa parte dei cosiddetti “atti delegati” dal Parlamento europeo alla Commissione).

Cosa deve fare il produttore quando un cliente rivende i suoi prodotti a proprio nome
 e con proprio imballo?

L’articolo 15 del Cpr prescrive che chi rivende a proprio nome il prodotto di un altro, oppure vi apporta modifiche andando ad influire sulle prestazioni dichiarate in etichetta, assume gli obblighi del produttore. Pertanto il cliente dovrà attrezzarsi per aver titolo a marcare CE il prodotto in proprio. Ciò che dovrà fare nel dettaglio dipende dai compiti per il produttore previsti nell’Avcp (Sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione – Allegato V del Cpr) applicabile al prodotto che tratta.
Vi sono possibilità di deroga all’obbligo di marcatura CE per determinati prodotti?
 Sì, vi sono tre possibilità di deroga:
1 – se il prodotto è fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato nell’opera da parte del fabbricante;
2 – se il prodotto è fabbricato nel cantiere dove vengono realizzate le opere nelle quali sarà inserito;
3 – se il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette.
In tutti i casi sopra esposti, avvalendosi della possibilità di non marcare CE si ricade nell’obbligo di sottoporre il proprio operato in fase produttiva alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere. Si segnala inoltre che, per i prodotti con valenza strutturale, in caso di ricorso alle possibilità di deroga le frequenze di prova sul prodotto non possono essere quelle consentite dalla norma armonizzata, ma sono quelle previste per il cantiere. La deroga alla marcatura CE è comunque una possibilità, non un obbligo.

A cosa serve e come si raggiunge  il “punto di contatto prodotti da costruzione”?

Occorre collegarsi al sito del ministero dello Sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it , cliccare “dipartimenti”, selezionare il dipartimento “impresa e internazionalizzazione” e scorrere nella parte bassa della pagina dove si trovano alcuni pulsanti allineati in strisce orizzontali. Nella striscia “utilità”, cliccare “punto di contatto”. Qui si trovano sia la modulistica per l’accesso al servizio, che è gratuito e deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione del quesito, sia il collegamento all’elenco dei punti di contatto di ogni singolo paese dell’Unione. L’accesso al punto di contatto è necessario per conoscere la normativa specifica che, in una determinata nazione, rende obbligatoria la dichiarazione di una o più prestazioni relative alle caratteristiche essenziali di un prodotto. Inoltre vi si può far ricorso per essere messi in contatto con le autorità preposte all’applicazione della normativa tecnica dello stato membro nel quale si intende immettere sul mercato un prodotto da costruzione.

Cosa sono e quali sono le procedure semplificate e chi se ne può avvalere?

Le procedure semplificate sono metodi alternativi che un fabbricante può utilizzare al fine di contenere i costi per valutare e tenere sotto controllo la costanza della prestazione di un prodotto da costruzione. Tra esse sono contemplati:

• la possibilità di dichiarare un prodotto
di una certa classe per via “tabellare”. Ad esempio un prodotto di metallo può essere dichiarato di classe A1 per la reazione al fuoco, grazie ad alcune decisioni
della Commissione europea;
• il “test sharing”, cioè la condivisione
delle prove iniziali di tipo (Itt).
 Lo stesso prodotto fabbricato 
in due stabilimenti diversi può far riferimento alle stesse prove iniziali di tipo;
• il “cascading”.  Se acquisto un prodotto e lo immetto sul mercato a mio nome in qualità di produttore, per dichiararne le prestazioni posso far riferimento ai test di tipo iniziali del fabbricante, a condizione di essere stato da lui formalmente autorizzato;
• per microimprese (max 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato) che ricadono nell’Avcp 3 o 4, la possibilità di effettuare la determinazione del prodotto-tipo con metodi alternativi a quelli previsti dalla norma armonizzata, a condizione però che ne venga dimostrata l’equipollenza. Inoltre tali fabbricanti possono trattare il prodotto ricadente nel Avcp 3 conformemente alle disposizioni relative all’Avcp 4;
• nel caso di prodotto in unico esemplare o su specifica del committente con processo non in serie, la possibilità per il fabbricante (qualora decida di marcare CE – ndr) di sostituire le attività relative alla valutazione della prestazione di cui al pertinente Avcp con una documentazione tecnica specifica e procedure dimostrate equipollenti. In caso di Avcp 1+ e 1 questa documentazione specifica dovrà superare la verifica da parte dell’organismo notificato che rilascia il certificato di costanza della prestazione.

Quali sono gli obblighi degli importatori
 e dei distributori?


L’importatore deve verificare di immettere sul mercato solo prodotti conformi al CPR; deve quindi approfondire la consistenza della eventuale documentazione consegnata dal produttore, assicurandosi che abbia i requisiti necessari per aver titolo ad apporre la marcatura CE. Il distributore può limitarsi a verificare che i prodotti rechino la marcatura CE e siano accompagnati dai documenti necessari. Entrambi devono assicurarsi che durante le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna al cliente i prodotti non siano soggetti a degrado delle prestazioni dichiarate. Devono inoltre collaborare con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato in caso di necessità di porre rimedio alle non conformità o di eliminare eventuali rischi connessi con l’impiego dei prodotti.

Cos’è un prodotto-tipo?

È un prodotto inteso come “insieme di prestazioni dichiarate in etichetta di marcatura”. In generale, prodotti che possono essere inseriti nella stessa Dop, senza commettere errori nella destinazione d’uso e nella dichiarazione delle prestazioni, possono essere considerati come facenti capo allo stesso prodotto-tipo.

Per ulteriori dettagli sul Regolamento UE 305/2011 consultare:
• Guida Conforma al Regolamento europeo Prodotti da costruzione, scaricabile dal sito www.icmq.it (sezione download – pubblicazioni);
• Guida Andil, Associazione nazionale degli industriali dei laterizi, scaricabile dal sito www.laterizio.it;
• Guida Siteb, Associazione italiana bitume, asfalto, strade, scaricabile dal sito www.siteb.it.

Articolo tratto da ICMQ Notizie N.70
a cura di Igor Menicatti
(ICMQ Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità per Prodotti e Servizi per le costruzioni)