Responsabilità “231” anche se interesse società concorre con quello dei manager

La responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001 per reato del management non è affatto esclusa laddove l’Ente abbia avuto un interesse convergente con quello dei vertici autori del reato-presupposto.
Lo ha deciso la Cassazione (sentenza 15 aprile 2014, n. 16359) confermando il sequestro preventivo dei beni di una società e rigettando le doglianze dell’Ente stesso basate sul fatto che il reato-presupposto era stato commesso dai manager nel loro esclusivo interesse e non anche nell’interesse della società, con ciò escludendola punibilità dell’ente ex articolo 5, Dlgs 231/2001.
Nel caso di specie, invece, il reato dei vertici (aumento fittizio del capitale sociale) aveva portato un indubbio vantaggio concorrente alla società, divenuta più affidabile sul mercato, risultando irrilevante che i manager non avessero voluto anche dare un vantaggio all’Ente. La Corte ricorda che non è corretto far coincidere l’interesse oggettivo per la società con le soggettive rappresentazioni di chi commette il reato, poiché quel requisito finirebbe per essere identificato col dolo specifico che riguarda la sfera soggettiva dell’autore del reato presupposto e non l’Ente.

Fonte: ReteAmbiente