Responsabilità “231”: confisca previa valutazione responsabilità ente

Non può essere disposta la confisca “automatica” di un bene di una società, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell’ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.
Così ha deciso la Cassazione (sentenza 16 aprile 2014, n. 16665) annullando la confisca disposta dal Tribunale di un veicolo usato per la commissione del reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006). Per i Supremi Giudici l’ingresso nell’ordinamento del Dlgs 231/2001 consente alla società di potere provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse e vantaggio.
Il Giudice pertanto non può disporre in automatico la confisca del mezzo usato per commettere il reato, ma deve valutare la incolpevole estraneità della società al reato commesso dal suo legale rappresentante. Altro elemento di interesse nella pronuncia della Cassazione è che queste disposizioni si applicano anche quando l’ente sia di piccole dimensioni (articolo 6, comma 4, Dlgs 231/2001).

Fonte: ReteAmbiente