Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni costituenti profitto del reato può avvenire indifferentemente sui beni dell’imprenditore o su quelli della società. Così la Cassazione, sentenza 26 maggio 2014, n. 21227.
Per i Supremi Giudici la misura cautelare può incidere contemporaneamente e indifferentemente sui beni dell´ente che ha tratto vantaggio dal reato ex Dlgs 231/2001 sia su quelli della persona fisica che lo ha commesso. Da rigettare la tesi che postulava una responsabilità esclusiva dell’Ente perché si avrebbe la conseguenza paradossale che lo “schermo societario” metterebbe sempre al riparo la persona fisica che ha commesso il reato, per tacere che la persona giuridica può essere centro di imputazione di effetti giuridici solo grazie all’azione di chi la rappresenta.
L’unico limite, chiarisce la Cassazione è che la misura cautelare del sequestro non può superare il valore complessivo del profitto derivante dal reato.
Fonte: ReteAmbiente