Responsabilità “231”: meno limiti a sequestro profitto del reato

Ai fini del sequestro preventivo per equivalente del profitto del “reato presupposto” ai sensi del Dlgs 231/2001 non occorre provare la presenza degli indizi di colpevolezza, basta accertare in astratto la configurabilità del reato.
La seconda Sezione penale della Cassazione, nella sentenza 6 ottobre 2014, n. 41435 si discosta dagli orientamenti di altre Sezioni della Suprema Corte in tema di sequestro preventivo per equivalente del profitto del “reato presupposto” commesso dal manager che comporta la responsabilità della società. I Giudici sottolineano che, ai sensi dell’articolo 19, Dlgs 231/2001 per il sequestro preventivo dei beni prezzo o profitto del reato non occorre provare la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né il “periculum” richiesto dal sequestro preventivo ex articolo 321, Codice di procedura penale. È sufficiente astrattamente ricondurre il fatto in una determinata ipotesi di reato. I “gravi indizi” sono previsti solo per l’applicazione delle misure interdittive cautelari (di contrario avviso Cassazione 34505/23012).
Inoltre il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato non deve contenere l’indicazione specifica dei beni da sottoporre a vincolo, ma solo indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito (di diverso avviso Cassazione 35813/2013).

Fonte: ReteAmbiente