Responsabilità “231”: profitto di rilevante entità più ampio di utile netto

Per l’applicazione delle misure cautelari interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di profitto “di rilevante entità” derivante da reato è più ampia di “utile netto”.
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 con cui conferma l’applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione a carico di una società, per responsabilità ai sensi del Dlgs 231/2001 per reato commesso dai vertici. Per i Supremi Giudici la nozione di “profitto di rilevante entità” derivante dal “reato presupposto” ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito.
La Corte inoltre ricorda ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 231/2001 per applicare le misure interdittive basta che ricorra almeno una delle condizioni previste (profitto di rilevante entità o reiterazione degli illeciti). Infine, è possibile applicare contestualmente misure cautelari interdittive e reali, visto che il divieto di cumulabilità ex articolo 46, Dlgs 231/2001 riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva e autonoma degli articoli 53 e 54 stesso decreto.

Fonte: Reteambiente