Nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato di dipendenti e amministratori (Dlgs 231/2001) le misure interdittive applicate all’Ente sono revocate solo se il danno è integralmente risarcito e ne siano stati eliminati li danni.
La Cassazione (sentenza 8 gennaio 2014, n. 326) ha annullato la decisione che aveva revocato le misure interdittive nei confronti di un Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per reati commessi dai suoi amministratori (corruzione). I Giudici hanno ribadito che ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 231/2001 la revoca delle misure interdittive può essere disposta solo se ci sono tutte le seguenti circostanze: il danno è stato integralmente risarcito; la società si è adoperata per eliminare le conseguenze dannose del reato; l’Ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
L’Ente in questione non risultava il linea con tali condizioni, quindi c’è stato l’annullamento della revoca delle misure cautelari e il rinvio al Tribunale per nuovo esame.