Non può esistere un deposito temporaneo di rifiuti, se gli stessi sono abbandonati e sparsi su un’area vasta e non ben determinata, alla rinfusa e non per categorie omogenee. In tali casi, infatti, non sussistendo i requisiti prescritti dalla legge (articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006) è piuttosto configurabile il reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) che prevede quali elementi costitutivi l’accumulo ripetuto di rifiuti in un’area vasta e determinata, la eterogeneità dell’accumulo, l’abbandono definitivo e il conseguente degrado dei luoghi. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 17 ottobre 2011, n. 37483 chiarendo altresì che l’esistenza di un organizzazione di persone e mezzi non è requisito per il reato di realizzazione, ma solo per quello di gestione di una discarica.