A partire dal 4 settembre 2013, le autorità competenti devono effettuare ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a intervalli “almeno semestrali” dal momento dell’avvio del deposito.
La novità è prevista dalla legge 97/2013 ( “Legge europea 2013”), in vigore dal 4 settembre 2013, che ha modificato l’articolo 17 del Dlgs 117/2008 (Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive) laddove imponeva una “cadenza almeno annuale” alle ispezioni.
Ma non è questa l’unica novità apportata dalla “legge europea” al Dlgs 117/2008. Sempre con riferimento ai depositi, si segnala infatti l’accorpamento (verso l’alto) delle sanzioni previste nel caso di gestione non autorizzata, e il cambio di riferimento per deroghe concesse a favore di rifiuti inerti e non pericolosi, che ora possono riguardare gli obblighi di notifica (non più le garanzie che i gestori dei depositi devono presentare).
Le P.A. potranno affidare le verifiche a enti pubblici o esperti indipendenti, a spese degli operatori, e sostituirsi agli stessi nel caso di inadempimenza agli obblighi “di chiusura” del deposito, utilizzando i soldi delle garanzie finanziarie. Rivisitate anche le regole sulla partecipazione del pubblico (con l’ingresso del web).
Fonte: ReteAmbiente