Rifiuti: la responsabilità del produttore

I produttori e i detentori non possono mai disinteressarsi della destinazione finale dei propri rifiuti, anche quando consegnano i rifiuti a intermediari muniti di autorizzazione.
Il Tar Veneto (sentenza 1181/2013) ribadisce che gli obblighi dei produttori per una corretta gestione rifiuti sono assolti solo a seguito del conferimento a soggetti autorizzati allo smaltimento, assieme all’esibizione del formulario di identificazione (Fir) correttamente datato e controfirmato dal destinatario, principio sempre valido anche nel caso di affidamento dei rifiuti a intermediari muniti di autorizzazione.
Con questa sentenza il Tar ha condannato un produttore che, pur potendo esibire copia del formulario controfirmata dall’impianto di destinazione, non aveva verificato e controllato le autorizzazioni dell’impianto stesso, purtroppo inesistenti.