La sospensione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali comporta il venir meno dell’efficacia del titolo necessario per l’esercizio delle attività per le quali l’impresa è iscritta.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 9 aprile 2015, n. 14273 ricordato che il trasporto di rifiuti effettuato durante il periodo di sospensione dell’iscrizione all’Albo debba considerarsi effettuato in mancanza di autorizzazione, integrando pertanto la condotta di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Il caso di specie riguardava la mancata apposizione delle marche da bollo sul modulo di iscrizione all’Albo, con conseguente sospensione dalla autorizzazione al trasporto di rifiuti. I Giudici non sono entrati nel merito della validità del provvedimento di sospensione; hanno ritenuto che il sequestro del mezzo, oltre all’imputazione di gestione illecita di rifiuti, fossero le sanzioni corrette per l’imputato.
Fonte: ReteAmbiente