Rifiuti univocamente pericolosi: non serve la classificazione

Nel caso di rifiuti pericolosi in relazione ai quali non è individuabile alcuna “voce specchio”, è esclusa la necessità di accertamenti analitici tesi a verificare il superamento delle soglie di concentrazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 27478/2014) con riferimento ai “fondi e residui di reazione, alogenati” (Cer 070707 *), tipologia di rifiuto pericoloso in relazione alla quale l’elenco dei rifiuti (allegato D del Dlgs 152/2006) non prevede alcuna “voce specchio” (cioé una voce riconducibile alla medesima tipologia di rifiuto ma classificata come non pericolosa).
Nella stessa sentenza, la Suprema Corte sottolinea come lo smaltimento illegale nel terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi, con possibile sversamento sul suolo, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (articolo 635 C.p.), “anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell’area”.
L’attività di decontaminazione dei trasformatori, si legge infine in un successivo passaggio, “può collocarsi pacificamente tra le attività di recupero di un rifiuto” (ai sensi del Dlgs 209/1999).