Il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato sulla GUUE L 201 del 26 luglio 2013.
Il regolamento, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2014, sancisce i criteri allorché i “rottami di rame”, definiti quali rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, cessano di essere considerati rifiuti:
1) i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I, ovvero le 8 condizioni riguardanti la loro qualità;
2) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I, in cui si elencano anche i rifiuti che non possono essere usati in questo tipo di operazione;
3) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I (processi e tecniche di trattamento);
4) il produttore ha rispettato le prescrizioni inerenti la dichiarazione di conformità e il sistema di gestione (artt. 4 e 5).