La Cassazione esclude che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, possa usufruire del regime di deroga previsto a favore dei rifiuti “ambulanti” dal Dlgs 152/2006.
Tale regime di deroga (articolo 266, comma 5), precisa la Suprema Corte nella sentenza 2864/2015 pubblicata il 22 gennaio, si applica nei soli casi in cui è effettivamente applicabile la disciplina sul “commercio ambulante” prevista dal Dlgs 114/1998, cioè in quelle ipotesi residuali di vendita su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo, non aventi valore storico-artistico.
La disciplina del Dlgs 114/1998 non si attaglia invece ai raccoglitori itineranti di rifiuti i quali svolgono un’attività del tutto diversa che, come precisato dalla stessa Corte nella sentenza n. 272 pubblicato l’8 gennaio scorso, rientra nel concetto di impresa (visto che presuppone una organizzazione minima, anche rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e un ricavo economico).
La condotta in questione, se non autorizzata, deve quindi essere sanzionata in quanto gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dello stesso “Codice ambientale” (articolo 256, comma 1).
Fonte: ReteAmbiente