Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”

Il 9 ottobre 2011 è entrato in vigore il Regolamento UE 333/2011 sui rottami metallici.
Un rottame ferroso indicato nel Regolamento 333/2011 cessa di essere un rifiuto solo quando sono rispettate tutte le condizioni citate in esso.
Ricordiamo che
1) le disposizioni del Regolamento n. 333/2011 si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;
2) per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;
3) gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il D.M. 5 febbraio 1998 sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni originano solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). I medesimi impianti possono continuare a svolgere anche l’operazione di messa in riserva R13 che non può dare origine a prodotti (ex MPS), ma solo a rifiuti;
4) se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree individuate come “deposito MPS”, a condizione che per tale materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
5) gli operatori che si adeguano al Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7 devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l’accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell’ente di certificazione incaricato.