Rumore: legittimo ordine cessazione immissioni anche a tutela di un solo cittadino

L’ordinanza sindacale contingibile e urgente che dispone la cessazione di immissioni rumorose provenienti da attività produttiva è legittima anche a tutela di un solo cittadino.
Lo ha ribadito il Tar Piemonte (sentenza 5 aprile 2013, n. 422) che, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza di merito, ha rigettato le doglianze dell’impresa ricorrente che sosteneva che il requisito della eccezionale e urgente necessità della salute pubblica che legittima l’emissione di ordinanze sindacali di cessazione delle attività rumorose ex articolo 9, legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) non ricorre quando solo un cittadino, come nel caso di specie, lamenti emissioni rumorose fastidiose.
I Giudici sono di diverso avviso. Il concetto di “salute pubblica” a tutela della quale sono legittime le ordinanze eccezionali del Sindaco previste dall’articolo 9, legge 447/1995, non va inteso con come salute di “tutti” i cittadini, ma di “qualunque” cittadino. Quindi, anche il singolo che ritenga messo in pericolo dall’esposizione al rumore il suo diritto alla salute ex articolo 32, Cost., deve essere tutelato dallo Stato coi rimedi predisposti dall’ordinamento, come quello delle ordinanze urgenti di cessazione del rumore.