Sicurezza: scaduti il 26 gennaio 2013 i termini di adeguamento all’Accordo Stato Regioni

Il periodo transitorio consentito dall’Accordo Stato Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è terminato il 26 gennaio 2013, pertanto diventano pienamente efficaci gli obblighi per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Tutte le aziende che impiegano dipendenti, collaboratori, soci, tirocinanti, devono pertanto aver formato il suddetto personale secondo i piani formativi di seguito esposti:

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO
Per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina introduce corsi articolati in tre differenti livelli di rischio individuati in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda: per rischio basso il corso di 16 ore, per il medio 32 ore e alto di 48 ore. Gli obblighi di aggiornamento sono quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio: basso, medio, e alto)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e prevede una durata minima di 16 ore.  Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FORMAZIONE LAVORATORI
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza). La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio è:

Settori classe di rischio BASSO:  Formazione Generale (4 ore) + Formazione Specifica (4 ore): TOTALE 8 ore
Settori classe di rischio MEDIO:  Formazione Generale (4 ore) + Formazione Specifica (8 ore): TOTALE 12 ore
Settori classe di rischio ALTO:  Formazione Generale (4 ore) + Formazione Specifica (12 ore): TOTALE 16 ore

Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Con riferimento ai preposti, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 dell’accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell’accordo;

CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore, mentre se è di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda precedente, la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: in questo caso è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.