Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 novembre 2014 n. 164, di conversione del decreto legge 133/2014, è in vigore la versione definitiva del provvedimento cosiddetto “Sblocca Italia”.
Come noto, lo Sblocca Italia dedica numerosi articoli allo sviluppo delle risorse fossili (gas e petrolio) nazionali. Pochissimo spazio, invece, è riservato alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica:
• Conto termico. L’articolo 22 comma 1, al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici agli incentivi del Conto termico, stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo, il meccanismo dovrà essere rivisto “secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l’accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ….”. Il comma 2 del medesimo articolo 22 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo effettui il monitoraggio del Conto termico aggiornato secondo i criteri definiti dal comma 1, adottando se necessario entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo “in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni Parlamentari.”
• Spalma incentivi per il fotovoltaico. L’articolo 22-bis stabilisce che le disposizioni sulla rimodulazione/riduzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (cosiddetto “spalma incentivi”) sopra i 200 kW non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data del 21 agosto 2014 (entrata in vigore della legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014), Enti locali o scuole.
• Cogenerazione a bioliquidi. L’articolo 38 comma 11-quinquies prevede che – con un decreto del Ministro dello sviluppo – sarà definita una maggiore valorizzazione dell’energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta da riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali e artigianali, se l’impianto di cogenerazione alimenta i medesimi siti.
• Nuova definizione teleriscaldamento e teleraffreddamento. Con una modifica all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del Dlgs 102/2014, l’articolo 39-bis introduce una nuova definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Per essere definito “efficiente”, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento deve usare, in alternativa, almeno:
– il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
– il 50 per cento di calore di scarto;
– il 75 per cento di calore cogenerato;
– il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
Fonte: Nextville