La deroga alle autorizzazioni degli scarichi industriali ex Dpr 227/2011 non innova la disciplina ordinaria prevista dal Dlgs 152/2006, vale solo per le piccole e medie imprese e non opera in automatico.
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 16 gennaio 2015, n. 1983 che conferma la condanna di una impresa per scarico non autorizzato (articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006). La deroga alla disciplina degli scarichi industriali del Codice ambientale non scatta in automatico e il titolare non può invocare in astratto la riconducibilità dello scarico alle categorie ex Tabella 2, allegato A, Dpr 227/2011, ma deve provare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina derogatoria che per le Pmi e a certe condizioni, assimila ai “domestici” gli scarichi industriali di una serie di attività produttive.
Il regime di favore non vale ad innovare il regime ordinario di “assimilazione alle domestiche” ex articolo 101, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006 e anche se è più favorevole rispetto al regime del Codice ambientale il regime derogatorio si applica solo alle imprese che abbiano attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo Sportello unico per le attività produttive, l’appartenenza alla categoria delle Pmi.
Fonte: ReteAmbiente