Scarichi sostanze pericolose: l’Aia può stabilire il punto di misurazione

In presenza di sostanze pericolose, il potere dell’amministrazione di indicare nell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) il punto di misurazione dello scarico è strumentale ad impedire qualsivoglia rischio ambientale.
Con questa motivazione il Tar Valle D’Aosta (sentenza 59/2013) ha confermato un provvedimento regionale di rinnovo dell’Aia di uno stabilimento siderurgico, che impone il rispetto dei limiti tabellari per le sostanze pericolose (allegato V, Parte III, Dlgs 152/2006) con riferimento non solo allo scarico finale, ma anche ai due punti di scarico parziale situati all’interno dello stabilimento stesso.
A tal fine risulta l’articolo 108, comma 5 del Dlgs 152/2006 (“Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’allegato 5 (…) il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’Aia”), rafforzato dai commi 4 (che consente alla P.a. di imporre un trattamento delle acque “pericolose” prima che confluiscano nello scarico generale) e 5 (divieto di diluizione) dell’articolo 101.
In conclusione, “ben poteva l’Amministrazione fissare gli ulteriori punti di misurazione — anche ai fini della verifica del rispetto dei valori limite — a ciò autorizzata dallo stesso dato legislativo”.

Fonte: ReteAmbiente