Sicurezza: Nuovo Accordo Stato Regioni formazione RSPP/ASPP

Approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.
Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi.

Le principali novità del nuovo Accordo sono:

  • una revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 per quanto riguarda i contenuti dei percorsi formativi di RSPP e ASPP non più coerente con il D.Lgs 81/2008 e Accordi del 21 dicembre 2011 e Accordo sull’uso attrezzature di lavoro e DM 6 marzo 2013;
  • sostituito l’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, la nuova struttura del percorso formativo prevede la possibilità di fare ricorso alla modalità e-learning secondo i criteri dell’allegato II, l’adeguamento al nuovo contesto normativo, l’articolazione in unità didattiche (UD) e sono previste 4 unità specialistiche (SP) per il modulo B;
  • il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B;
  • il nuovo Accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo; l’allegato III disciplina nel dettaglio tali riconoscimenti;
  • la modifica del punto 9.2 dell’Accordo Stato regioni del 22/02/2012 relativa alle “attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori“. Gli attestati hanno validità 5 anni secondo i criteri stabiliti nel nuovo   Accordo;
  • in allineamento al D.Lgs . 81/2008 son stati eliminati i riferimenti agli enti bilaterali.

Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala inoltre < l’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP > inquadrandolo a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Nel testo risaltano le seguenti specifiche:

– ASPP : 20 ore in 5 anni
– RSPP : 40 ore in 5 anni
– Possibile partecipazione a convegni e seminari per un max del 50% monte ore
– Riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e formatore e tra RSPP e CSP/CSE.

Il Nuovo Accordo, riporta nell’Allegato IV le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi. L’allegato analizza gli aspetti relativi alle competenze professionali, ai bisogni formativi e alla realizzazione di progetti formativi. Si sofferma sulla strategia formativa e la metodologia didattica, ponendo di nuovo l’attenzione sulla formazione continua e suggerendo metodologia didattiche più efficaci.

Di seguito, alcune disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione riportate nel presente accordo:

– I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013;
– Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP può erogare la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori di cui all’accordo del 21/12/2011 anche senza il possesso die requsiti di cui al D.I. del 6 marzo 2013.

Testo del Nuovo Accordo Stato Regioni formazione 2016