Non può invocare la particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità il datore che viola più disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28665 della Terza sezione penale, depositata il 15 ottobre.
Gli Ermellini hanno, così, respinto il ricorso presentato dall’amministratore di una società contro la mancata applicazione dell’art. 131-bis del Codice penale, che libera dalla “tenaglia sanzionatoria” i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima, purché l’offesa sia particolarmente tenue e il comportamento non abituale.
Niente sconti, dunque, per il datore di lavoro che, nel caso di specie, aveva commesso plurime violazioni in materia di salute e sicurezza ex Dlgs n. 81/2008, tra le quali la mancata fornitura ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale, l’omessa formazione sul tema, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, e il non aver sottoposto a visita medica preventiva alcuni lavoratori prima di adibirli a mansioni che comportavano perfino l’esposizione ad agenti chimici pericolosi.
Secondo la Suprema Corte, la particolare tenuità dei fatti è esclusa proprio dal numero delle violazioni e dalla circostanza che il datore di lavoro avrebbe facilmente potuto rispettare le norme di sicurezza, vista la struttura estremamente semplificata dell’impresa, la quale aveva solo quattro dipendenti.
Fonte: Ars News