Smaltimento di scarti di macellazione

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non è applicata in presenza di residui “di fatto smaltiti”. La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni. La Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).