Smaltimento illecito di rifiuti, il produttore risponde dell’incauto affidamento

L’affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il soggetto che li conferisce, pena l’affermazione della responsabilità penale per “culpa in eligendo”. In particolare, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 8018/2012), il produttore/detentore del rifiuto deve verificare l’affidabilità di ogni trasportatore e destinatario a cui affida i propri rifiuti, controllando che abbiano le necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico. Questo perché il detentore dei rifiuti ha l’obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall’articolo 188 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), “sicchè lo stesso risponde, a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi”.