Sostanze lesive dell’ozono: dal 12 ottobre 2013 scattano le sanzioni

Pubblicato in GU il Dlgs 108/2013 che stabilisce la disciplina sanzionatoria da applicare nel caso di violazione del Regolamento 1005/2009/Ce. Arresto (fino a 3 anni) per chi immette sul mercato sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili.
Il Dlgs 13 settembre 2013, n. 108, arriva con un ritardo sui tempi stabiliti dall’Ue superiore ai due anni (il termine è scaduto il 30 giugno 2011). Le sanzioni stabilite dai diciannove articoli che lo compongono sono sia di carattere amministrativo pecuniario (a tal proposito si segnala che il Governo ha abbassato determinate sanzioni minime fino a 3mila euro, rispetto ai 10mila previsti dallo schema di Dlgs originale, mentre ha confermato il limite massimo di 150mila euro), sia di carattere penale (arresto fino a 3 anni e ammende fino a 120mila euro).
Una norma transitoria di rilievo è stabilita dall’articolo 5, comma 2, in base alla quale la mancata eliminazione entro il 12 aprile 2014 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs) dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate detenuti può costare l’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 100mila euro.

Fonte: ReteAmbiente