Start-up Innovative: vantaggi

Le start up innovative, iscritte nella sezione speciale a loro riservata del Registro delle Imprese, possono beneficiare di importanti vantaggi:

  • Riduzione degli oneri per la costituzione: sono esonerate dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
  • Rinvio a nuovo delle perdite di esercizio: hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale.
  • Maggiori possibilità di governance se costituite in forma di s.r.l: 

– possono utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;

– possono offrire al pubblico quote di partecipazione, consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;

– possono, in deroga al divieto assoluto, eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni se effettuate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);

– possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

  • Remunerazione con strumenti finanziari: viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle startup innovative (piani di stock options). Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi.
  • Credito di imposta: accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.
  • Rapporti di lavoro subordinato: possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata compresa tra 6 e 36 mesi. Entro i 36 mesi è possibile effettuare anche più rinnovi senza soluzione di continuità; dopo i 36 mesi è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno. Le start-up sono esonerate dal dover dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste ai fini della legittima apposizione del termine al contratto di lavoro. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato non si applica il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali previsto dalla recente Riforma del Lavoro e la retribuzione dei lavoratori subordinati  può prevedere una parte fissa (che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile), e una parte variabile, collegata all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni (stock options) per l’acquisto di quote o azioni della società.
  • Incentivi all’investimento in start-up innovative  fino al 2016 è consentito:

– alle persone fisiche, di detrarre dall’imposta lorda sul reddito un importo pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di € 500.000 per ciascun periodo d’imposta, sempreché l’investimento sia mantenuto per almeno due anni

– alle persone giuridiche diverse dalle start-up innovative, di dedurre dall’imposta sul reddito delle società un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta, sempreché l’investimento sia mantenuto per almeno due anni

Le percentuali delle detrazioni e delle deduzioni sono aumentate per le start-up “a vocazione sociale” (ossia per le start-up operanti nei settori: assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali) e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: si passa dal 19% al 25% per la detrazione e dal 20% al 27% per la deduzione

  • Sostegno all’internazionalizzazione: possono beneficiarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione) messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.
  • Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online: possono raccogliere capitale di rischio attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza é affidata alla Consob, che ha emanato la normativa secondaria applicabile a tutela degli investitori diversi da quelli professionali.
  • Gestione della crisi nella start-up innovativa e attività di controllo: non si applica la disciplina delle procedure concorsuali, sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento applicabile ai soggetti non fallibili, che prevede la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la perdita di capacità dell’imprenditore.

A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi