La legge n. 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova tipologia di imprese: la start-up innovativa.
Le start-up innovative possono essere società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, società europee residenti in Italia, ovvero non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti (a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione).
Per poter essere considerate “start-up innovative” le società devono possedere i seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Con riferimento a quest’ ultimo punto è bene chiarire che con la circolare n.16/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la trasformazione non rappresenta una causa ostativa all’accesso ai benefici.
Accanto ai requisiti sopra indicati, l’aspirante start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.
Condizione fondamentale per poter beneficiare dei vantaggi riservati alle start up è che siano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito è disponibile la Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l’iscrizione delle start up innovative al Registro delle Imprese e gli esempi di compilazione della modulistica elettronica.
Con la stessa legge è stata inoltre introdotta la figura dell’ “Incubatore di Start-up Innovative Certificato” ovvero una società di capitali – costituita anche in forma di società cooperativa, ovvero di società europea – con sede in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
– dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
– dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
– è amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
– ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
– ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Gli incubatori di start-up innovative certificati sono iscritti nella stessa sezione speciale del Registro delle imprese prevista per le start-up innovative. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere autocertificato dall’incubatore, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.
A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi