Gli scarichi degli studi odontotecnici, se intesi come laboratori, sono di regola esclusi dalla assimilazione agli scarichi domestici, anche ai sensi del Dpr 227/2011 recante semplificazioni per le Pmi.
La Cassazione (sentenza 29416/2013) distingue tra l’attività di odontoiatra, riconducibile a quella svolta in uno studio ambulatoriale medico e di conseguenza assimilabile, a livello di scarichi, ai sensi della tabella 2 del Dpr 227/2011 (“23. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca”), e quella di odontotecnico il quale dirige, in sostanza, un laboratorio per la preparazione di apparecchi dentari. In questo secondo caso l’assimilazione rimane comunque possibile, ma solo quando gli scarichi provengono da servizi igienici, mense e cucine, o quando le acque, prima di essere depurate, rispettino determinate caratteristiche prestabilite (tabella 1).
Il decreto di semplificazione, secondo la Cassazione, opera comunque nel rispetto dei principi fondamentali della disciplina. Lo stesso Dpr 227/2011 precisa che i criteri di assimilazione si applicano solo in assenza di disciplina regionale, e che rimangono comunque fermi i valori limite previsti dal Dlgs 152/2006.