Le acque che dilavano un’area in cui si posano residui ferrosi scaturiti da processi di produzione, o composti chimici impiegati nell’attività, costituiscono acque reflue “industriali” (e non acque “meteoriche di dilavamento”).
Secondo il Tar Lecce (sentenza 21 giugno 2013, n. 1459), alle acque meteoriche di dilavamento sono da ascriversi le acque pluviali che, nel loro percorso, trascinano unicamente pulviscolo o altro materiale di origine naturale. Nel caso di acque (specialmente di prima pioggia) che dilavano aree occupate dall’area industriale, invece, queste vanno ritenute acque reflue industriali.
In quest’ultimo caso, chiarisce il Giudice amministrativo di primo grado chiamato a esprimersi sull’articolo 74 del Dlgs 152/2006 (che esclude dalla nozione di acque reflue industriali le acque reflue domestiche e quelle meteoriche di dilavamento), la depurazione delle acque è da ritenersi necessaria indipendentemente dall’esistenza di corpi idrici sotterranei e non può essere soddisfatta con la semplice grigliatura e desabbiatura.