Tares

Attraverso la Legge di Stabilità che il Governo approverà entro il prossimo 15 ottobre sarà definita una nuova tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) ed una per la copertura dei servizi indivisibili (TASI), ma nell’attesa, attraverso il Dl 31 agosto 2013, n. 102 – in GU del 31 agosto – è stato dato il via alle modalità semplificate di applicazione della TARES (ex art. 14 del dl 201/2011), solo per quei comuni che adotteranno l’apposito regolamento entro il 30 novembre pv. Resta inteso che i comuni che hanno già attuato la Tares attenendosi al D.P.R. 158/1999 non devono modificare l’impianto del prelievo.
All’art 5 del DL approvato viene previsto che i Comuni, in alternativa alla disciplina di legge, possono applicare la tares determinando le tariffe sulla base della quantità e qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria di attività, quantificate in forza di specifici indici di produttività.
Viene inoltre disposto, seppur genericamente, il richiamo ai criteri del D.P.R. 158/99 ed il rispetto del principio del “chi inquina paga”, presumibilmente allo scopo di rendere meno stringenti i criteri di legge e far sì che i Comuni, di fatto, possano conservare le categorie di attività già usate per la Tarsu.

Fonte: TuttoAmbiente