Tares: si applica anche alle “aree scoperte operative”

La legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del Dl 35/2013 ha apportato ulteriori modifiche al nuovo tributo su rifiuti e servizi (cd. Tares) prevista dall’articolo 14, Dl 201/2011 specificando che sono soggette a tassazione anche le aree scoperte operative.
Restano, invece, escluse le “aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (articolo 14, comma 4).
Inoltre, la legge di conversione ha esteso la possibilità di fissare autonomamente scadenza e numero delle rate per il solo anno 2013 con delibera comunale opportunamente comunicata ai contribuenti, anche a quei Comuni che applicano già una tariffa con natura corrispettiva (e non un tributo — articolo 10, comma 2-bis, legge 64/2013). Infine, la possibilità per i Comuni di avvalersi, sempre e solo per l’anno in corso, del soggetto che procedeva alla riscossione del tributo negli anni precedenti è ammessa anche oltre il 30 giugno ma non oltre il 31 dicembre 2013.