La Cassazione (sentenza 12295/2013) ribadisce che il principio della retroattività della norma più favorevole non si applica alle sanzioni per la violazione dell’articolo 186 del Dlgs 152/2006, disciplina sulle terre da scavo previgente al regolamento 161/2012.
Riprendendo quanto già stabilito con la sentenza 33577/2012, la Suprema Corte ricorda che avendo il Dlgs 205/2010 abrogato l’articolo 186 del Dlgs 152/2006 con decorrenza legata all’entrata in vigore del nuovo (e più favorevole) regolamento, il Legislatore ha trasformato l’articolo stesso in una “norma temporanea”.
Nessun appello al Dm 161/2012 è possibile per i soggetti accusati di aver gestito illegalmente terre da scavo nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010 (entrata in vigore del Dlgs 205/2010) e il 6 ottobre 2012 (entrata in vigore del Dm 161/2012), all’interno del quale la definizione di sottoprodotto ex articolo 184-bis (introdotta dal Dlgs 205/2010) e la disciplina speciale ex articolo 186 hanno “convissuto” essendo entrambe vigenti.