Il Tar ha esaminato il ricorso presentato dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e da altre imprese del settore, secondo le quali i tempi lunghi, la complessità delle verifiche e la difficoltà di applicazione delle regole contenute nel DM 161/2012 sconvolgono la loro attività.
Come sottolineato dagli edili, il piano di utilizzo dei materiali estratti deve essere presentato 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, ma si tratta di un tempo lungo, che contrasta con le disposizioni sui procedimenti semplificati. Allo stesso tempo, le imprese del settore hanno lamentato che le verifiche sulla composizione dei materiali estratti sono troppo complesse.
I giudici amministrativi hanno bocciato in entrambi i casi le osservazioni delle imprese. Per il Tar, infatti, il lasso di tempo di 90 giorni non contrasta con le altre norme dell’ordinamento, ma è giustificato dalla necessità che il tempo per l’avvio dei lavori non sia inferiore a quello per l’approvazione del piano.
Il Tar ha infatti ricordato che, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) può indire una conferenza di servizi e che la conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese abbiano una durata superiore ai novanta giorni.
Rispettando il DM 161/2012, quindi, i tempi per le verifiche sui materiali da riutilizzare e quelli per ottenere le autorizzazioni che portano all’inizio dei lavori scorrono in parallelo.
Analogamente, il Tribunale amministrativo ha affermato che le verifiche sulla composizione dei materiali da riutilizzare nei cantieri non sono troppo complesse, ma pensate in modo tale da rispondere ai principi di prevenzione e precauzione in base ai quali bisogna evitare rischi per l’ambiente e cercare forme di sviluppo sostenibile e tutela della salute.
Fonte: EdilPortale